Norme sulla progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione delle reti telematiche e di comunicazioni elettroniche, dei sistemi elettronici di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione, delle informazioni
Art. 1. (Disposizioni generali).
Tra le attività attribuite agli iscritti al settore dell'Informazione dell’Ordine degli Ingegneri (di seguito ingegneri dell'informazione) dall’art. 46 del DPR n. 328/2001 figurano la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la gestione, di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, noti come sistemi informatici, ovvero come quegli insiemi di hardware e software finalizzati alla produzione, al trattamento, alla conservazione e alla trasmissione delle informazioni, di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma.
Sono da considerarsi sistemi informatici anche quelle apparecchiature elettroniche inglobate (embedded) in altre apparecchiature, mobili o fisse, che contribuiscono, in tutto o in parte, con software precaricato, al loro controllo nell’ambito delle opere di ingegneria civile e/o industriale.
I sistemi informatici di cui ai commi precedenti devono essere progettati, realizzati, collaudati e gestiti, in modo tale da assicurare la massima sicurezza, trasparenza, funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza, manutenibilità e portabilità possibili in base allo stato dell’arte nel momento della progettazione, onde evitare qualsiasi tipo di pericolo per la pubblica incolumità e per impedire l’utilizzo fraudolento di strumenti informatici, nonché per favorire il loro utilizzo, la loro gestione e la loro adattabilità, nei modi più semplici, sicuri ed economici possibili.
Art. 1-bis. (Ambito d’applicazione).
La presente legge si applica a quei sistemi informatici le cui caratteristiche sono da stabilirsi con un provvedimento successivo, da parte del ministero competente, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente.
In ogni caso non potranno essere esclusi i sistemi informatici nell’ambito delle infrastrutture critiche della nazione definite anch’esse con provvedimento successivo, da parte del ministero competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore.
Art. 2. (Progettazione, direzione, realizzazione, collaudo e gestione).
Tutto il processo di progettazione (documento preliminare alla progettazione, progettazione preliminare, progettazione definitiva e progettazione esecutiva) deve essere eseguito esclusivamente da un ingegnere dell'informazione
La realizzazione dei sistemi informatici deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere dell’informazione.
Il collaudo deve essere eseguito sotto la direzione di un ingegnere dell’informazione, iscritto all’Ordine da almeno cinque anni, o presente nell'apposito elenco dei collaudatori stilato dall'Ordine annualmente in base a criteri di comprovata esperienza e formazione, e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione lavori e nella realizzazione del sistema informatico.
La gestione dei sistemi informatici deve avvenire sotto la direzione di un ingegnere dell’informazione.
La distinzione delle competenze tra ingegneri iscritti all’Ordine nella sezione A e quelli iscritti nella sezione B sono stabilite da parte del ministero competente.
Ogni Ordine provinciale redigerà e gestirà gli elenchi dei progettisti, dei direttori lavori, dei collaudatori e dei gestori di sistemi informatici, aggiornandoli mensilmente, vigilando sulla loro congruità e segnalando al pretore ed alla Prefettura eventuali anomalie.
Art. 3. (Responsabilità).
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione del sistema informatico.
Il direttore dei lavori e il realizzatore del sistema informatico, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dello stesso al progetto, ovvero della sua completa aderenza ai requisiti tecnici e funzionali, dell’osservanza delle prescrizioni di realizzazione del progetto, della qualità del software e dell’hardware impiegato.
Il collaudatore ha la responsabilità di verificare che le specifiche funzionali definite nel progetto siano state rispettate in fase di realizzazione attraverso il collaudo funzionale.
Art. 4. (Redazione del progetto e documentazione).
Nel progetto del sistema informatico devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del realizzatore.
Le modalità di redazione del progetto, delle varianti, dei loro contenuti sono stabilite dal Governo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, tenendo in particolare considerazione la trasparenza del progetto.
Il progetto deve prevedere un’adeguata documentazione e manualistica d’uso del sistema informativo.
Art. 5. (Denuncia dei lavori).
L'inizio della realizzazione di un sistema informatico deve essere preceduto dalla denuncia di inizio lavori, da parte del realizzatore, all’ufficio competente per territorio stabilito dal Governo e all’Ordine provinciale competente.
A tale denuncia devono essere allegati:
a) il progetto del sistema informatico di cui all’articolo precedente;
b) una breve relazione illustrativa redatta dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche salienti del sistema informatico stesso.
Anche le varianti, funzionali o di sicurezza o di struttura dati, che nel corso della realizzazione del sistema informatico si volessero/dovessero introdurre dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo stesso ufficio competente di cui sopra e all’Ordine provinciale competente.
Le modalità di redazione del progetto, delle varianti, dei loro contenuti e della loro trasmissione sono stabilite dal Governo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. (Controllo avanzamento della realizzazione).
Il direttore dei lavori deve produrre, con cadenze temporali regolari e concordate con il committente, lo stato avanzamento lavori, annotando le anomalie e gli imprevisti sopraggiunti in corso di realizzazione, fornendo gli eventuali suggerimenti per migliorare e/o velocizzare la realizzazione del sistema informatico stesso.
L’avanzamento lavori così prodotto, della cui conservazione e regolare tenuta è responsabile il direttore dei lavori, è parte integrante della documentazione del sistema informatico e deve essere disponibile al momento del collaudo
Art. 7. (Collaudo funzionale e di sicurezza).
A lavori ultimati il sistema informatico deve essere sottoposto a collaudo funzionale.
Particolare attenzione deve essere prestata al collaudo della sicurezza globale del sistema informatico in accordo con le disposizioni di legge in materia.
La nomina del collaudatore spetta al committente che precisa anche i congrui termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.
Qualora non esista il committente ed il realizzatore esegua in proprio il sistema informatico (vedi Art. 8), è fatto obbligo a quest'ultimo di chiedere all’Ordine provinciale degli ingegneri, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
Il collaudatore dovrà inviare al committente, all'apposito ufficio stabilito dal Governo ed all’Ordine provinciale competente territorialmente, la documentazione dell'avvenuto collaudo. Le modalità d’esecuzione del collaudo, la relativa documentazione e le modalità di invio sono stabilite dal Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente.
Art. 8. (Produzione di pacchetti software, ovvero software già pronto ed adattabile a più realtà ed utilizzatori).
I pacchetti software e le loro modifiche/aggiunte devono essere conformi alle presenti disposizioni di legge.
La responsabilità della rispondenza dei pacchetti software rispetto a quanto dichiarato sulle loro funzionalità e caratteristiche rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare tali pacchetti della documentazione necessaria e sufficiente per permetterne un loro facile utilizzo ed adattamento.
Art. 8-bis. (Produzione di hardware, ovvero hardware già pronto ed adattabile a più realtà ed utilizzatori).
Il prodotto hardware, comprensivo eventualmente di firmware, deve essere conforme alle presenti disposizioni di legge.
La responsabilità della rispondenza dell’hardware rispetto a quanto dichiarato sulle loro funzionalità e caratteristiche rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare tali prodotti della documentazione necessaria e sufficiente per permetterne un loro facile utilizzo ed adattamento.
Art. 9. (Accertamenti delle violazioni).
Il Governo deve stabilire un apposito ufficio di controllo i cui funzionari, una volta accertata l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che viene inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 10. Per tale compito l'ufficio di controllo designato si può avvalere della professionalità degli Ingegneri dell’Informazione con almeno cinque anni d’iscrizione all'Ordine.
Art. 10. (Sospensione dei lavori).
Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato al committente, al direttore dei lavori e al realizzatore, la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che si sia provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Art. 11. (Lavori abusivi).
Chiunque realizzi sistemi informatici in violazione degli articoli della presente legge è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 50.000.
Art. 12. (Omessa denuncia dei lavori).
Il realizzatore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’articolo 5 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 50.000.
Art. 13. (Responsabilità del direttore dei lavori).
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate negli articoli 3,4,5 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 50.000.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda quanto previsto nell’articolo 6.
Art. 14. (Responsabilità del collaudatore).
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell’articolo 7 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 50.000.
Art. 15. (Mancanza del certificato di collaudo).
Chiunque consente l’utilizzo di sistemi informatici prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 1.000 ad euro 50.000.
Art. 16. (Comunicazione della sentenza).
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell’Ordine degli Ingegneri, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.
Art. 17. (Emanazione di norme tecniche e tariffarie).
Il Governo entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario, emanerà le norme tecniche e tariffarie alle quali dovranno uniformarsi le realizzazioni dei sistemi informatici di cui alla presente legge.
Art. 18. (Norme transitorie).
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i pacchetti di software, già prodotti ed in commercio, dovranno essere sottoposti a collaudo funzionale e di sicurezza sulla base delle specifiche dichiarate dal venditore del pacchetto stesso.
I sistemi informatici in corso di realizzazione dovranno essere ultimati entro un anno e sottoposti a collaudo finale, funzionale e di sicurezza. Qualora non potessero essere ultimati entro un anno deve essere prodotto un progetto in conformità alla presente legge per la parte di lavori rimanente.








